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NEWS FONTI RINNOVABILI


01/04/2009 - Online il 30 aprile 2009 il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% per coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009
L’Enea con un avviso pubblicato sul proprio sito ricorda che si attende la pubblicazione delle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbero modificare alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55%.
Inoltre, l’Enea informa che solo coloro a cui scadono i 90 giorni dal termine dei lavori entro il 30 aprile 2009, possono inviare la loro documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta come riferimento “Riqualificazione energetica – Anno 2009”.
Si tratta, quindi, dei lavori terminati entro gennaio 2009, per i quali la documentazione deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine dei lavori; l’applicazione web dell’ENEA accetta quindi i documenti relativi agli interventi terminati nel 2008.
A tutti gli altri viene chiesto di attendere la pubblicazione del nuovo sito. Per gli interventi ultimati entro gennaio 2009 è invece indicata la trasmissione per raccomandata semplice.




31/03/2009 - Fotovoltaico: proroga termine per richiedere lo scambio sul posto
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha prorogato al 30 giugno 2009 il termine per la presentazione dell’istanza e la stipula della convenzione di Scambio sul posto (deliberazione ARG/elt 74/08 e successive modifiche) con il GSE, fermi restando che i benefici economici derivanti dall’erogazione del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009.
I soggetti responsabili/operatori elettrici e tutti coloro che fino al 31 dicembre 2008 erano in regime di Scambio sul posto con il proprio gestore di rete e vogliano proseguire con lo Scambio sul posto anche dal 2009, dovranno presentare istanza al GSE entro il 30 giugno 2009.
La presentazione dell’istanza entro il 30 giugno 2009 consentirà di gestire con continuità la transizione tra il vecchio e il nuovo regime.
L’utente dello scambio per proporre istanza di Scambio sul posto al GSE deve effetturare:
1. la registrazione sul portale del GSE ;
2. la selezione dell’applicazione web SSP;
3. la compilazione informatica, sull’applicazione web SSP, dell’istanza e della convenzione.





02/03/2009 - Milleproroghe: in vigore i rinvii per norme tecniche costruzioni e fonti rinnovabili
È entrata in vigore la Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009.
Sono confermate tutte le misure contenute nel decreto legge, tra cui:
- la proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
- il differimento al 1° gennaio 2010 della scadenza del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la proroga al 31 dicembre 2009 del termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici;
- la proroga al 16 maggio 2009 di alcuni adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), tra cui la valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato;
- il rinvio dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 dell’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione paesaggistica previsto dall’articolo 159 del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l’esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI.




24/02/2009 - Dal GSE la nuova guida al Conto Energia
Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha pubblicato sul proprio sito internet la terza edizione della Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con gli uffici tecnici dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è un facile e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi.
Tra le novità di questa terza edizione, le nuove regole dello scambio sul posto (innalzamento della soglia incentivabile per impianti fino a 200 kW), l’aggiornamento delle nuove tariffe incentivanti ai valori del 2009 e le nuove condizioni procedurali, economiche e tecniche per la connessione alla rete stabilite dall'Autorità (AEEG).

Visualizza la nuova GUIDA AL CONTO ENERGIA




04/02/2009 - Conto Energia: aggiornate le tariffe incentivanti
Per il 2009, la tariffa base aggiornata per gli impianti fotovoltaici, le cui domande di ammissione agli incentivi siano state inoltrate al GSE entro il 15 febbraio 2006, sarà pari a 0,4845 euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5008 euro/kWh per la cessione in rete.
Per quanto riguarda l'aggiornamento annuale delle tariffe, il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2008 è risultato pari a +3,2%. Pertanto, per l’anno 2009, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione del 30% per il riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell'eventuale incremento del 10% per l'integrazione architettonica) sarà pari a 0,4845 Euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5008 Euro/kWh per la cessione in rete.




23/01/2009 - Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su fisco ed energie rinnovabili. I privati dotati di impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto, dal primo gennaio devono fatturare al Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, il contributo che viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal fornitore esterno.
Lo ha stabilito la Risoluzione 13/E del 20 gennaio, che fornisce delucidazioni sulle imposte da corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile. Il quesito è stato posto da una società contribuente, in dubbio sul comportamento fiscale da adottare.
Con la Delibera 74/2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha attribuito una funzione chiave anche per lo “scambio sul posto”. Un sistema che consente all’utente una particolare forma di autoconsumo, permettendo che l’energia prodotta possa essere prelevata o consumata in un momento successivo.
L’utente conferisce l’energia prodotta al Gse, che la rivende sul mercato. L’utente acquista energia presso il fornitore, pagando un corrispettivo. Il Gse corrisponde all’utente un contributo in conto scambio per rimborsarlo del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia. Il contributo a sua volta può essere uguale o minore del controvalore dell’energia conferita e prelevata al netto dell’Iva pagata.
Per gli impianti fino a 20kw di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale abituale, quindi il contributo erogato dal Gse non è rilevante fiscalmente. Se invece l’impianto è di potenza superiore a 20 kw la cessione di energia sarà considerata come attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al Gse e tassato Irpef.
Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al Gse.
Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto Ires, il contributo consiste in un corrispettivo rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette, per cui si dovrà emettere una fattura al Gse. Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi. In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale e si adotterà la contabilità separata.




19/01/2009 - Dall'Authority linee guida per il project financing
Sono state emanate le "Linee guida sulla finanza di progetto" dopo l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 152/2008).
L’Autorità, vista la grave crisi economica in atto e la situazione di difficoltà del mercato dei lavori pubblici, che ha indotto il governo a varare provvedimenti speciali introducendo uno strumento operativo per risolvere problemi interpretativi riguardanti le nuove procedure del project financing e per le modalità di redazione degli studi di fattibilità.
Con il documento l’Autorità di vigilanza sottolinea la fondamentale importanza dello studio di fattibilità per il quale le linee guida suggeriscono che lo stesso “sia elaborato con la massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi”.
Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le tipologie di gara.




14/01/2009 - Rinnovabili, cambiano certificati verdi e incentivi: Il conto energia si estende fino a includere biomasse e biogas
Con il recente Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 è stata data attuazione alla Legge Finanziaria 2008.
La normativa stabilisce infatti i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 per nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Da alcuni anni l’energia elettrica da fonti rinnovabili è incentivata con il rilascio dei certificati verdi. Dal 2001 inoltre gli impianti che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema una quota derivante dalle energie alternative.
Oltre alle fonti rinnovabili più conosciute come solare, eolico, idrico, geotermico e a quelle derivate da moto ondoso, rifiuti organici e trasformazione dei prodotti vegetali, bisogna considerare nel conto energia quella generata da agricoltura e allevamento di animali, come biomasse e biogas. Fonti che la Legge 222/2007 ha inserito tra quelle che possono beneficiare degli incentivi.
La normativa estende gli incentivi anche ai sottoprodotti ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.
La Finanziaria 2008 predispone poi un aumento degli incentivi per compensare i costi derivanti dalle difficoltà del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi impianti. In base alla norma il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt ha una durata di quindici anni.
Con il nuovo decreto il produttore di energie alternative potrà chiedere un incentivo fisso al posto del certificato verde se produce energia con impianti non superiori a 1 Mw. Così come già accade per il fotovoltaico. Per l’energia eolica invece la potenza annua dell’impianto non potrà superare i 200 kW.
Il diritto di opzione tra tariffa fissa e certificati verdi deve essere comunicato all’atto della prima richiesta al Gse, Gestore del servizio elettrico. Prima della fine del periodo è consentito solo un passaggio tra un sistema di incentivazione e l’altro; in tal caso, la durata del nuovo sistema e' ridotta del periodo già fruito con il precedente.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e quelli entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accesere allo scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.




25/10/2008 - Puglia: Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
Con la Legge Regionale 31/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.167 del 24 ottobre 2008, la Puglia vuole ridurre la compravendita di autorizzazioni e speculazioni in materia energetico – ambientale. La norma, che attua la Legge 239/2004 sul riordino del settore energetico, lascia scontente le associazioni di categoria, che prevedono un aggravio procedimentale.
Le autorizzazioni, da rilasciare ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, che ha recepito la direttiva comunitaria 2001/77/CE, prevedono delle limitazioni. Non sarà consentita l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole di pregio, in quelle in cui potrebbe essere compromessa la prodizione o nelle aree con ulivi monumentali. Divieto anche per i siti appartenenti alla rete ‘Natura 2000’, aree protette, oasi e zone umide per la salvaguardia della fauna selvatica.
La prescrizione non vale per gli impianti destinati all’autoconsumo, con potenza elettrica fino a 40 kW, realizzati nelle coperture di edifici, fabbricati agricoli o aree industriali dismesse.
La realizzazione di impianti alimentati da biomasse sarà consentita solo se rientrante nella filiera corta, quando cioè la provenienza delle biomasse non supera i 70 km.
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a 1Mw si applica la disciplina della Dia, dichiarazione di inizio attività, per gli impianti fotovoltaici sugli edifici e in zone agricole, gli impianti eolici on-shore per l’autoconsumo o realizzati direttamente dagli enti locali, gli impianti alimentati da gas di discarica e da processi di depurazione.
La convocazione della Conferenza di Servizi per l’autorizzazione è subordinata alla presentazione di un adeguato piano economico-finanziario, redatto da un intermediario finanziario, in grado di provare la disponibilità finanziaria del proponente.
Entro 180 giorni dall’autorizzazione il proponente deve depositare presso l’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica una dichiarazione che attesti la sottoscrizione del contratto di appalto, l’esistenza di un contratto di fornitura, la fideiussione e il termine di inizio lavori.
La norma regionale si applica a tutte le procedure per cui non siano formalmente concluse le conferenze di servizi.

Visualizza la LEGGE REGIONALE

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