NEWS FONTI RINNOVABILI
01/04/2009 - Online il 30 aprile 2009 il nuovo
sito ENEA per l’invio della documentazione relativa
alla detrazione del 55% per coloro che hanno ultimato
i lavori nel 2009
L’Enea con un avviso pubblicato sul proprio sito
ricorda che si attende la pubblicazione delle
nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate,
che dovrebbero modificare alcune procedure per
avvalersi della detrazione fiscale del 55%.
Inoltre, l’Enea informa che solo coloro a cui
scadono i 90 giorni dal termine dei lavori entro
il 30 aprile 2009, possono inviare la loro documentazione
per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA,
Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando
sulla busta come riferimento “Riqualificazione
energetica – Anno 2009”.
Si tratta, quindi, dei lavori terminati entro
gennaio 2009, per i quali la documentazione deve
essere inviata entro il termine perentorio di
90 giorni dal termine dei lavori; l’applicazione
web dell’ENEA accetta quindi i documenti relativi
agli interventi terminati nel 2008.
A tutti gli altri viene chiesto di attendere la
pubblicazione del nuovo sito. Per gli interventi
ultimati entro gennaio 2009 è invece indicata
la trasmissione per raccomandata semplice.

up
31/03/2009 - Fotovoltaico: proroga
termine per richiedere lo scambio sul posto
L'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas ha prorogato
al 30 giugno 2009 il termine per la presentazione
dell’istanza e la stipula della convenzione di
Scambio sul posto (deliberazione ARG/elt 74/08
e successive modifiche) con il GSE, fermi restando
che i benefici economici derivanti dall’erogazione
del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio
2009.
I soggetti responsabili/operatori elettrici e
tutti coloro che fino al 31 dicembre 2008 erano
in regime di Scambio sul posto con il proprio
gestore di rete e vogliano proseguire con lo Scambio
sul posto anche dal 2009, dovranno presentare
istanza al GSE entro il 30 giugno 2009.
La presentazione dell’istanza entro il 30 giugno
2009 consentirà di gestire con continuità la transizione
tra il vecchio e il nuovo regime.
L’utente dello scambio per proporre istanza di
Scambio sul posto al GSE deve effetturare:
1. la registrazione sul portale del GSE ;
2. la selezione dell’applicazione web SSP;
3. la compilazione informatica, sull’applicazione
web SSP, dell’istanza e della convenzione.

up
02/03/2009 - Milleproroghe: in vigore i rinvii
per norme tecniche costruzioni e fonti rinnovabili
È
entrata in vigore la Legge n. 14 del 27 febbraio
2009, di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre
2008 Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009.
Sono confermate tutte le misure contenute nel decreto
legge, tra cui:
- la proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al DM 14 gennaio 2008;
- il differimento al 1° gennaio 2010 della scadenza
del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti
edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio
del permesso di costruire, per gli edifici di nuova
costruzione, all’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la proroga al 31 dicembre 2009 del termine dopo
il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati
negli appalti pubblici;
- la proroga al 16 maggio 2009 di alcuni adempimenti
relativi alla sicurezza sul lavoro previsti dal
Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro),
tra cui la valutazione dei rischi concernenti lo
stress lavoro-correlato;
- il rinvio dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009
dell’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione
paesaggistica previsto dall’articolo 159 del Decreto
Legislativo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio;
- l’esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI.

up
24/02/2009 - Dal GSE la nuova guida al Conto Energia
Il
GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha pubblicato
sul proprio sito internet la terza edizione della
Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata
dal GSE in collaborazione con gli uffici tecnici
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
è un facile e completo strumento di consultazione
per tutti coloro che intendono realizzare un impianto
fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi.
Tra le novità di questa terza edizione, le nuove
regole dello scambio sul posto (innalzamento della
soglia incentivabile per impianti fino a 200 kW),
l’aggiornamento delle nuove tariffe incentivanti
ai valori del 2009 e le nuove condizioni procedurali,
economiche e tecniche per la connessione alla rete
stabilite dall'Autorità (AEEG).
Visualizza la nuova GUIDA
AL CONTO ENERGIA

up
04/02/2009 - Conto Energia: aggiornate le tariffe incentivanti
Per
il 2009, la tariffa base aggiornata per gli impianti
fotovoltaici, le cui domande di ammissione agli
incentivi siano state inoltrate al GSE entro il
15 febbraio 2006, sarà pari a 0,4845 euro/kWh per
lo scambio sul posto e a 0,5008 euro/kWh per la
cessione in rete.
Per quanto riguarda l'aggiornamento annuale delle
tariffe, il tasso di variazione annuo (riferito
ai 12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati rilevato
dall'ISTAT per il 2008 è risultato pari a +3,2%.
Pertanto, per l’anno 2009, la tariffa base aggiornata
(al netto della eventuale riduzione del 30% per
il riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell'eventuale
incremento del 10% per l'integrazione architettonica)
sarà pari a 0,4845 Euro/kWh per lo scambio sul posto
e a 0,5008 Euro/kWh per la cessione in rete.

up
23/01/2009 - Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su fisco ed energie rinnovabili. I privati dotati di
impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto,
dal primo gennaio devono fatturare al Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, il contributo che
viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal
fornitore esterno.
Lo ha stabilito la Risoluzione 13/E del 20 gennaio, che fornisce delucidazioni sulle imposte da
corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile. Il quesito è stato posto da una società
contribuente, in dubbio sul comportamento fiscale da adottare.
Con la Delibera 74/2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha attribuito una
funzione chiave anche per lo “scambio sul posto”. Un sistema che consente all’utente una
particolare forma di autoconsumo, permettendo che l’energia prodotta possa essere prelevata o
consumata in un momento successivo.
L’utente conferisce l’energia prodotta al Gse, che la rivende sul mercato. L’utente acquista
energia presso il fornitore, pagando un corrispettivo. Il Gse corrisponde all’utente un
contributo in conto scambio per rimborsarlo del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia.
Il contributo a sua volta può essere uguale o minore del controvalore dell’energia conferita
e prelevata al netto dell’Iva pagata.
Per gli impianti fino a 20kw di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o
sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale
abituale, quindi il contributo erogato dal Gse non è rilevante fiscalmente. Se invece
l’impianto è di potenza superiore a 20 kw la cessione di energia sarà considerata come
attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al Gse e
tassato Irpef.
Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa
in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini Iva e delle imposte
dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al Gse.
Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto Ires, il contributo
consiste in un corrispettivo rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette, per cui si dovrà
emettere una fattura al Gse. Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi.
In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale
e si adotterà la contabilità separata.

up
19/01/2009 - Dall'Authority linee guida per il
project financing
Sono state emanate le "Linee guida sulla finanza
di progetto" dopo l’entrata in vigore del terzo
decreto correttivo al codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 152/2008).
L’Autorità, vista la grave crisi economica in atto
e la situazione di difficoltà del mercato dei lavori
pubblici, che ha indotto il governo a varare provvedimenti
speciali introducendo uno strumento operativo per
risolvere problemi interpretativi riguardanti le
nuove procedure del project financing e per le modalità
di redazione degli studi di fattibilità.
Con il documento l’Autorità di vigilanza sottolinea
la fondamentale importanza dello studio di fattibilità
per il quale le linee guida suggeriscono che lo
stesso “sia elaborato con la massima cura e completezza
in modo da consentire ai privati di investire in
progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi
certi”.
Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi
aspetti delle nuove procedure di gara, quali la
fase della programmazione, i contenuti dei bandi,
il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte
le tipologie di gara.

up
14/01/2009 - Rinnovabili, cambiano
certificati verdi e incentivi: Il conto energia
si estende fino a includere biomasse e biogas
Con il recente Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 è stata data
attuazione alla Legge Finanziaria 2008.
La normativa stabilisce infatti i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre
2007 per nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Da alcuni anni l’energia elettrica da fonti rinnovabili è incentivata con il rilascio dei certificati
verdi. Dal 2001 inoltre gli impianti che producono o importano energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema una quota derivante dalle energie alternative.
Oltre alle fonti rinnovabili più conosciute come solare, eolico, idrico, geotermico e a quelle derivate
da moto ondoso, rifiuti organici e trasformazione dei prodotti vegetali, bisogna considerare nel conto
energia quella generata da agricoltura e allevamento di animali, come biomasse e biogas.
Fonti che la Legge 222/2007 ha inserito tra quelle che possono beneficiare degli incentivi.
La normativa estende gli incentivi anche ai sottoprodotti ottenuti nell'ambito di intese di
filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, cioè entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.
La Finanziaria 2008 predispone poi un aumento degli incentivi per compensare i costi derivanti
dalle difficoltà del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di collegamento
alla rete per i nuovi impianti. In base alla norma il sistema di incentivi per la produzione
di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di potenza nominale
media annua superiore a 1 megawatt ha una durata di quindici anni.
Con il nuovo decreto il produttore di energie alternative potrà chiedere un incentivo fisso al
posto del certificato verde se produce energia con impianti non superiori a 1 Mw. Così come già
accade per il fotovoltaico. Per l’energia eolica invece la potenza annua dell’impianto non potrà
superare i 200 kW.
Il diritto di opzione tra tariffa fissa e certificati verdi deve essere comunicato all’atto della
prima richiesta al Gse, Gestore del servizio elettrico. Prima della fine del periodo è consentito
solo un passaggio tra un sistema di incentivazione e l’altro; in tal caso, la durata del nuovo
sistema e' ridotta del periodo già fruito con il precedente.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW
e quelli entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media
annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accesere allo scambio sul posto, fatti
salvi i diritti di officina elettrica.

up
25/10/2008 - Puglia: Norme in materia di produzione
di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione
di immissioni inquinanti e in materia ambientale
Con la Legge Regionale 31/2008, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n.167 del 24 ottobre 2008,
la Puglia vuole ridurre la compravendita di autorizzazioni
e speculazioni in materia energetico – ambientale.
La norma, che attua la Legge 239/2004 sul riordino
del settore energetico, lascia scontente le associazioni
di categoria, che prevedono un aggravio procedimentale.
Le autorizzazioni, da rilasciare ai sensi del
Decreto Legislativo 387/2003, che ha recepito
la direttiva comunitaria 2001/77/CE, prevedono
delle limitazioni. Non sarà consentita l’installazione
di impianti fotovoltaici nelle zone agricole di
pregio, in quelle in cui potrebbe essere compromessa
la prodizione o nelle aree con ulivi monumentali.
Divieto anche per i siti appartenenti alla rete
‘Natura 2000’, aree protette, oasi e zone umide
per la salvaguardia della fauna selvatica.
La prescrizione non vale per gli impianti destinati
all’autoconsumo, con potenza elettrica fino a
40 kW, realizzati nelle coperture di edifici,
fabbricati agricoli o aree industriali dismesse.
La realizzazione di impianti alimentati da biomasse
sarà consentita solo se rientrante nella filiera
corta, quando cioè la provenienza delle biomasse
non supera i 70 km.
Nel caso di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili fino a 1Mw si applica
la disciplina della Dia, dichiarazione di inizio
attività, per gli impianti fotovoltaici sugli
edifici e in zone agricole, gli impianti eolici
on-shore per l’autoconsumo o realizzati direttamente
dagli enti locali, gli impianti alimentati da
gas di discarica e da processi di depurazione.
La convocazione della Conferenza di Servizi per
l’autorizzazione è subordinata alla presentazione
di un adeguato piano economico-finanziario, redatto
da un intermediario finanziario, in grado di provare
la disponibilità finanziaria del proponente.
Entro 180 giorni dall’autorizzazione il proponente
deve depositare presso l’Assessorato Regionale
allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica
una dichiarazione che attesti la sottoscrizione
del contratto di appalto, l’esistenza di un contratto
di fornitura, la fideiussione e il termine di
inizio lavori.
La norma regionale si applica a tutte le procedure
per cui non siano formalmente concluse le conferenze
di servizi.
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REGIONALE

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